Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione per il minore

Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione per il minore
DOVE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano 2° stanza n. 14 

Tel. 0131 284212   
Fax 0131 284275 
e-mail: [email protected]

orario per il pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
per informazioni telefoniche dalle ore 12.00 alle ore 13.00
COS'E'

Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell’atto. 
In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:

  • accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
  • accettazioni di donazioni;
  • riscossione di capitali;
  • alienazioni;
  • transazioni e compromessi;
  • stipulazioni di mutui;
  • ipoteche;
  • prosecuzione esercizio di impresa commerciale;
  • scioglimento di comunioni;
  • locazioni ultranovennali;
  • costituzioni di pegno.
Nel caso di vendita, occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro). 
Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.
COME I genitori congiuntamente, o chi di essi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale, devono presentare ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente per territorio in relazione al luogo dove è la residenza del minore. La documentazione da allegare sarà variabile da caso a caso. Nel caso in cui l’istanza venga respinta, l’interessato può presentare reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare.