Separazione Giudiziale

Separazione Giudiziale
UFFICI INTERESSATI TRIBUNALE – Ruolo Generale Civile Contenzioso
INFORMAZIONI GENERALI La separazione giudiziale si instaura con un ricorso che uno dei coniugi presenta al Tribunale competente tramite un legale di sua fiducia, la cui assistenza è indispensabile.
A prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno o entrambi i coniugi possono sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), quando accadono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una definita "presidenziale", ed un'altra "contenziosa" innanzi al Giudice designato (Giudice istruttore e Collegio). Prima di procedere, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e tenta di riconciliare le parti sentendole prima separatamente e poi congiuntamente. In caso positivo viene compilato il verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il Presidente rimette la causa al Giudice Istruttore dopo aver adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti che eventualmente reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, cioè quei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. 
Il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. 
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli per consentirgli di continuare a vivere nella casa in cui sono cresciuti. 
Qualora sopravvengano giustificati motivi il Giudice, su istanza di parte, può disporre in ogni momento la revoca o la modifica dei provvedimenti presi in precedenza.
A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia – Tribunale – Cancelleria Gestione Procedimenti in materia di famiglia

Piano 2 – stanza 5  – tel. 0131/284451

Orario : da lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Al ricorso vanno allegati i seguenti documenti (da richiedersi “uso divorzio”) in carta semplice:

  • certificato integrale dell’atto di matrimonio, da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  • stato di famiglia;
  • copia conforme sentenza di separazione/decreto di omologa di separazione.
Il deposito per l’iscrizione a ruolo richiede il versamento del contributo unificato di € 98.00