Gratuito patrocinio nel Processo Civile

Gratuito patrocinio nel Processo Civile
COS'E' Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi di giudizio. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  •  D.P.R. n. 115/2002;
  •  Risoluzione Agenzia delle Entrate su reddito di riferimento n. 15/E del 21.01.2008;
  •  Decreto Ministero Giustizia 7 maggio 2015.
CHI Può richiedere l’ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano o lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche. 
Per essere ammessi al patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.528,41
Se l’interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, tenendo , peraltro, presente che l’importo massimo dei € 10.766,33 viene elevato di € 1.032,91 per ogni componente.
COME E DOVE

Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, in base al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti.
Se il processo è pendente o deve essere instaurato presso il Tribunale di Alessandria, la domanda (i moduli sono disponibili presso la Segreteria del Consiglio) deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, che ha sede presso il Tribunale, al piano rialzato del Palazzo di Giustizia. Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  La domanda può anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
QUANTO COSTA La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.
TEMPI Entro 10 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il Consiglio dell’Ordine provvede sulla domanda.
ESITO DELLA DOMANDA Se la domanda è accolta, l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato predisposto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati. 
Se la domanda viene respinta o dichiarata inammissibile, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.