Iscrizione all'albo di CTU e Periti

Iscrizione all'albo di CTU e Periti
DOVE

Ufficio C.T.U./ PERITI  - piano 2° stanza n. 3

Tel. 0131 284492
Fax 0131 2842230
e-mail: [email protected]

orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30
NORMATIVA

Art. 2229 cod.civ.
Art. 61 Codice di Procedura Civile
Artt. 13 e segg. disp.att. Codice di Procedura Civile
Art. 67 disp.att. Codice di Procedura Penale (per i periti in materia penale)
Art. 7 D.M. n. 44 del 21-02-2011- Processo Civile telematico
Art. 2 Decreto legislativo  04/03/2014 n. 32
Art. 2 Decreto legislativo  23/06/2016 n. 129

COS'E'

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali tenuti presso ogni tribunale.

Il consulente compie le indagini affidategli dal giudice e, a richiesta, fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede. Il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. In particolari casi (rapporto di parentela con le parti; conflitto di interessi, ecc.) il consulente può essere ricusato dalle parti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329 ed è tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.
CHI

L'Iscrizione

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici – nel settore civile – e l’Albo dei Periti – nel settore penale. Entrambi gli Albi sono divisi in categorie.

 Debbono essere sempre comprese nell' Albo dei Consulenti Tecnici (art. 13 disp.att.c.p.c.)  le categorie:

  • medico-chirurgica;
  • industriale;
  • commerciale;
  • agricola;
  • bancaria;

Per quanto riguarda l’Albo dei Periti sono sempre previste le categorie di esperti in (artt. 67, 67 bis disp. att. c.p.p):

  • medicina legale
  • psichiatria
  • contabilita’
  • ingegneria e relative specialità
  • infortunistica del traffico e della circolazione stradale
  • balistica
  • chimica
  • analisi e comparazione della grafia
  • Interpretariato e traduzione

L’albo è tenuto dal Presidente del Tribunale; le decisioni relative sono assunte da un Comitato, composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un designato dell’Ordine o Collegio professionale. Ad essi si aggiunge per le iscrizioni all’Albo dei Periti, il Presidente del Consiglio dell’ordine forense.

Sul sito del Ministero della Giustizia si trova l’elenco degli Ordini Professionali vigilati, per cui la vigilanza è svolta sia sugli Ordini nazionali che sugli Ordini territoriali delle professioni.

Con la legge n.4/2013 anche le cosiddette professioni non regolamentate da Ordini professionali o Collegi (ovvero senza Albo) hanno una loro disciplina di riferimento, che prevede, fra le altre cose, la possibilità di riunirsi in associazioni professionali..
COME

Il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di consulenza devono essere affidati normalmente agli iscritti nell'albo del tribunale; può essere conferito un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, ma in tal caso deve essere sentito il Presidente del Tribunale e indicati nel provvedimento i motivi della scelta. Il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. Per l'attuazione di tale vigilanza il Presidente fa tenere  un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico sono previsti onorari fissi, variabili e a tempo, stabiliti mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Documenti necessari per l’iscrizione:

N.B.: è necessario essere residenti nel circondario di Alessandria (vedi elenco comuni del circondario nella homepage) ed essere iscritti da almeno tre anni presso l’Albo Professionale o presso la Camera di Commercio **

  • Domanda in bollo diretta al Presidente del Tribunale ( v. modello);
  • Curriculum vitae (in carta libera) secondo lo standard europeo, datato e firmato, con allegata la documentazione che attesti l’esperienza maturata dall’aspirante nel settore richiesto da almeno 3 anni
  • Dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/00), in carta libera, dei certificati richiesti dall’art. 16 disp. att. c.p.c.

** coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali attesteranno l’appartenenza ad una associazione professionale avente i requisiti previsti dalla legge n. 4/2013.

Gli aspiranti all’iscrizione in infortunistica stradale devono essere iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi.

L’effettiva iscrizione all’albo dei Consulenti o Periti è subordinata al versamento della somma di euro 168,00 di cui di seguito.


Ai sensi dell’art. 10 legge 675\96, le informazioni riportate nelle dichiarazioni presentate verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite (inserimento nell’albo C.T.U.- Periti, che è consultabile dal pubblico). Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto documentazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione. La mancata o incompleta comunicazione di uno dei dati obbligatori comporta la mancata iscrizione. Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Tribunale.

Questa Amministrazione procederà a controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese.
COSTI

Domanda in bollo da euro 16,00 (Periti - C.T.U.);
Somma di € 168,00 sul c/c 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – C.O.c.o di Pescara -TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE -, la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio C.T.U./Periti entro 30 gg. dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte del Comitato per la formazione dell’Albo.

Certificati
Per ottenere un certificato di iscrizione, presentare domanda in bollo di € 16,00 e all’atto del ritiro consegnare altra marca da bollo di € 16,00 (oppure specificare eventuali motivi di esenzione dal bollo), oltre a marca di € 3,84 per diritti di cancelleria (oppure di € 11,54 se è richiesta la consegna prima di tre giorni).
Se si desidera la spedizione al proprio domicilio occorre allegare busta già affrancata.
Si ricorda che la normativa prevede che dal 1.1.2012 “le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati”. Nei rapporti con gli organi della P.A. e gestori di pubblici servizi, i certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (c.d. autocertificazioni e atti notori).
NOTA BENE

Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d’Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. I professionisti non iscritti ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l’Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l’iscrizione al Reginde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.