La testimonianza e la relativa richiesta di rimborso

La testimonianza e la relativa richiesta di rimborso
DOVE

Per rendere la testimonianza:

l’Ufficio giudiziario presso cui il testimone è stato citato.

Per ottenere il rimborso delle spese di viaggio, il pagamento delle indennità e la certificazione riguardo la presenza in udienza:

Cancelleria Penale Dibattimento ed Assise - piano 3° stanze nn. 17-18-19-22

Tel. 0131 284326 - 0131 284328 - 0131 284482- 0131 284482 
Fax 0131 52298

e-mail [email protected]

Cancelleria GIP-GUP- piano 3° stanza n. 28

Tel. 0131 284329 -0131 284434

Fax 0131 25394

e-mail [email protected]

 

Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

COS'E' Ogni persona può assistere a episodi e/o sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto.
CHI Ogni persona chiamata a testimoniare.
COME

La testimonianza è un dovere civile e morale, prima ancora che giuridico, al quale non ci si può sottrarre.

Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sonno rivolte.

Se per gravi e giustificati motivi il testimone non possa comparire alla data per la quale è stato citato, deve comunicare tempestivamente a mezzo lettera o fax la propria impossibilità all’Ufficio indicato nell’atto di citazione a teste.

In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice può disporne l’accompagnamento coatto tramite Polizia Giudiziaria e può condannarlo al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p..

Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. L’art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.

I testimoni che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad un permesso per rendere una testimonianza per fatti non di ufficio. Dopo aver reso la testimonianza, al teste che ne faccia richiesta, è rilasciata una certificazione di comparizione.

Ai testimoni sono corrisposte le indennità ed i rimborsi previsti dagli articoli 45/48 DPR 115/2002:

  • Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di € 0,36 al giorno.
  • Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
  • Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
  • Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
  • Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

I testimoni ed i loro accompagnatori , per ottenere il rimborso delle spese e delle indennità, entro 100 giorni dalla testimonianza (a pena di decadenza) devono produrre alla cancelleria del giudice avanti il quale sono stati sentiti:

  • Richiesta di liquidazione (di cui al modello) corredata della certificazione del cancelliere di udienza;
  • Atto di citazione a teste con la relativa notifica in originale;
  • Originale del titolo di viaggio di andata e copia fotostatica di quello di ritorno;
  • Ove il teste non sia in possesso dei titoli di viaggio è possibile, comunque, ottenere il rimborso – ex art. 47 DPR cit.- rendendo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedasi modello).

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00 la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del funzionario addetto all’Ufficio, ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante, all’ufficio competente via fax o a mezzo posta, oppure tramite incaricato;

  • Eventuale autorizzazione all’uso del mezzo aereo.
MODULISTICA

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [PDF - 22 KB]

Istanza per la liquidazione delle spese di viaggio ai testimoni non residenti [PDF - 66 KB]