Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale

Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel Processo Penale
DOVE

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va presentata alla Cancelleria del Giudice davanti a cui pende il processo e quindi:

  • alla Cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla Cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
  • alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Cancelleria Gratuito Patrocinio - piano 4°, stanza n. 30

Tel.  00/00
Fax  0131 52298
e-mail [email protected]

orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

COS'E' Ogni persona accusata, offesa o danneggiata da un reato che voglia costituirsi parte civile ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia, in mancanza del quale è nominato un difensore d’ufficio.
Anche il difensore di ufficio deve essere pagato.
Coloro i quali si trovano in condizioni economiche precarie e non possono permettersi di pagare un avvocato, se sono in possesso dei requisiti necessari ,possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato, cioè possono chiedere di essere assistiti e difesi da un avvocato a spese dello Stato.
CHI

I cittadini italiani; gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; l’Indagato, l’Imputato, il Condannato, l’Offeso dal reato, il Danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda; chiunque (offeso dal reato o danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa, è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33 (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro per la Giustizia) Il reddito imponibile NON è il reddito ISEE.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componente della famiglia. In questo caso il limite di reddito è elevato- a norma dell’art. 92 del DPR 115/2002- di € 1.032,91 per ognuno dei famigliari conviventi.
Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno ad oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo famigliare conviventi. Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

COME

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente deve allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la copia del proprio documento di riconoscimento, la copia del proprio codice fiscale, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, la copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare, copia di eventuali atti, giudiziari e non, in suo possesso e connessi all’istanza.

La domanda - in carta semplice - deve essere sottoscritta dall’interessato, a pena di inammissibilità, e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (dichiarazione sostitutiva di certificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
  • il certificato di iscrizione all’albo del gratuito patrocinio (da parte dell’avvocato nominato).

La domanda può essere depositata direttamente dall’interessato in cancelleria; in tal caso la firma dell’istante è autenticata dal funzionario che riceve la domanda, o dal difensore. La domanda può anche essere trasmessa alla cancelleria competente a mezzo posta con raccomandata A/R.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al Direttore dell'Istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La domanda è trasmessa al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

Entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile;
  • può accogliere l'istanza;
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.
Se detenuto, il decreto gli viene notificato in carcere. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente che verifica il reddito e può far effettuare la verifica della posizione fiscale dell’istante.

Se l'istanza è accolta, l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello, e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate). L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Esclusione dal patrocinio
Il beneficio non è ammesso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; ?
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore ( con l’eccezione di procedimenti relativi a contravvenzioni); ?
  •  per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacco ed agli stupefacenti.

Il magistrato procedente revoca l’ammissione:

  • - se l’interessato non comunica le variazioni dei limiti di reddito;
  • - se il reddito risulta variato così da escludere l’ammissione;
  • - su richiesta dell’ufficio finanziario, presentata entro cinque anni dalla definizione del processo.
MODULISTICA Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato [PDF - 21 KB]