Rinuncia all'eredità (artt. 519 - 526 c.c.)

Rinuncia all'eredità (artt. 519 - 526 c.c.)
DOVE

Piano 2 - Stanza n° 13 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il martedì e il giovedì

CHI

La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa. 
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La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l'eredità e nello specifico: 

  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 c.c.);
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

COME

La redazione dell’atto di rinuncia all’eredità richiede preventivamente la fissazione di un appuntamento, da concordare di persona con la cancelleria (stanza 15/a dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al giovedì), depositando contestualmente i seguenti documenti:

  1. Autocertificazione stato di famiglia del/dei rinunciante/i
  2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte, con indicazione ultima residenza o domicilio del de cuius
  3. Fotocopia codice fiscale del de cuius e del/dei rinunciante/i;
  4. Fotocopia carta d’identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un’Amministrazione dello Stato del/i rinunciante/i;
  5. In caso di rinunzianti minori o incapaci copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare;

Il giorno stabilito per l’atto :

  1. Una marca da € 16.00

Per il ritiro di una copia conforme che si può ottenere solo DOPO la registrazione dell’atto (il cui costo è di € 200.00 da versare all’Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24):

  • n. 1 marca da € 16,00;

n. 1 marca da € 11,62 per il ritiro della copia entro cinque giorni dalla richiesta, oppure una marca da € 34,87 per il ritiro della copia con urgenza (entro il 2° giorno dalla richiesta).